Chi paga l’assicurazione del credito residuo e delle rate del leasing?
Nel caso che l’AI conferma la sua incapacità completa di lavoro, l’assicurazione si impegna a pagare il saldo del credito/leasing fino al totale di CHF 50’000.-massima, sotto detrazione dell’importo che sei in ritardo. In questo caso, non esiste alcun tempo di attesa.
In caso di incapacità lavorativa e disoccupazione è l’assicurazione a farsi carico delle rate mensili decorso un periodo di attesa di 90 giorni. Verificata l’effettiva sussistenza del suo diritto, l’assicuratore pagherà max. 2.000 CHF al mese per un massimo di 12 mesi per ogni sinistro. Questo non deve essere rimborsato. Questa prestazione non copre gli accordi particolari come il pagamento di una maxi rata finale nel caso del finanziamento o del valore residuo nel caso del leasing.
È prevista l’erogazione di prestazioni ripetute. La prestazione non copre il licenziamento volontario intervenuto durante il periodo di attesa (90 giorni a partire dall’inizio dell’assicurazione).